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Sanzioni

R.DL. 19 OTTOBRE 1938, N. 1933 - art. 124.

1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire 2.582,28€. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata. 

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire (da 2.065,83€ a 10.329,14€) . La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire (da1.032,41€ a 5.164,57€).

4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo.

Nota:

Articolo così sostituito prima dall'art. unico, L. 5 luglio 1966, n. 518 (Gazz. Uff. 15 luglio 1966, n. 173), poi dall'art. 8, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, riportato alla voce Imposte e tasse in genere ed infine dall'art. 19, comma 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4 dello stesso articolo 19. Il testo vigente fino a tale data è il seguente:
"art. 124
Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a L. 15.000.000. Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall' articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 100.000.000. Chi senza concorrere nella organizzazione, vende o espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000.
Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 62 si applica la sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 5.000.000, per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 62 si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.500.000".

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