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Art. 9
Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio
1. Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi č effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale č affiancato da un esperto che rende apposita perizia.
2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando che la detta operazione č effettuata in conformitā a quanto previsto nel regolamento del concorso.
3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticitā delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilitā sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.
4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attivitā produttive, č trasmesso allo stesso Ministero.
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