Art. 5
Soggetti promotori delle manifestazioni a premio
1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.
2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.
4. In caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, gli stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilità solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.
---------------------
Se non
avete capito qualche cosa contattateci
+39
02 67100620 mg@mgstudioservice.it
|