|
Tutte le
novità dal 12.4.2002
novità
conferme e relativi commenti
N.B..
Per tutto quanto qui indicato si rimanda comunque alla lettura integrale
dei documenti originali che sono:
il
D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001 e dalla successiva circolare del 28 marzo
n. 1/AMTC
--------------------
Il nuovo
regolamento in soli 26 punti: (chi ha fretta può leggere solo
le parole in grassetto).
-
Sancisce labolizione del
sistema autorizzativo. (leggere il punto 4)
Ottima soluzione per accorciare i
tempi (che poi non sono così corti come sembrano), ma non essendoci
più un'autorizzazione preventiva (con tanto di decreto) da parte di
un organo statale riconosciuto, i promotori delle manifestazioni a
premio sono molto più esposti al pericolo che i consumatori o
qualche associazione di tutela degli stessi, oppure la concorrenza
possano contestare i contenuti delle meccaniche promozionali,
innescando un'azione legale che porti alla sospensione della stessa.
Il pericolo è ancora più serio e reale per le operazioni a premio
la cui meccanica, a differenza dei concorsi a premio, non è
sottoposta a lettura preventiva da parte di nessun organo di
vigilanza e controllo.
Attribuisce,
ex novo, poteri di vigilanza e controllo al Ministero
delle Attività Produttive - 00187 Roma in via Molise, 2. Nell'ambito
del MAP (questa è l'abbreviazione usata), l'ufficio
competente è il
B4 che è posto in seno alla Direzione Generale e Tutela del
Consumatore.
Ambito territoriale. Le
manifestazioni a premio possono essere svolte
sullintero territorio italiano o parte di esso compreso la
Repubblica di San Marino. Unica
eccezione al vincolo della territorialità è la possibilità di
confezionamento del prodotto con l' inserimento nel prodotto stesso
dei titoli vincenti e non vincenti dei
concorsi a premio che utilizzano tali modalità di attribuzione del
premio.Va resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Stabilisce che i documenti
da compilare al posto del piano tecnico sono: Autocertificazione per le operazioni a premio e
Notifica per i
concorsi a premio.
Il vecchio
piano tecnico va in pensione, ma rimane, di fatto in piedi,
cambiando soltanto nome. Entrambi i documenti dovranno essere
scritti con molta attenzione e dettaglio prevedendo ogni possibile
problematica che può ingenerare la meccanica nei confronti dei
consumatori e ovviamente nei confronti della buona fede pubblica, ma
anche problematiche in cui potrebbe incappare la
stessa azienda
per una dubbia interpretazione della meccanica stessa.
Precisa che l'Autocertificazione
va conservata presso l'azienda, mentre la Notifica va mandata al MAP
(Ministero delle Attività Produttive).
Entrambi i documenti devono essere redatti prima
dell'inizio della manifestazione con data di redazione certa
(timbro notaio, comune, notaio)
Per entrambe le tipologie delle manifestazioni a premio va
inviata al MAP la fidejussione (vedi punto 5) prima dell'inizio
della manifestazione stessa (anche qui data certa di
ricezione dei documenti consegnati al MAP)
Per il concorso a l'operazione a premi si usa un apposito
mudulo da compilare messo a disposizione dallo stesso MAP.
Per l'operazione a premi si invia al MAP modulo + fidejussione
Per il concorso a premi si invia al MOP modulo + notifica (ex piano
tecnico) + fidejussione
Riflessione
sui tempi abbreviati della nuova procedura - La fidejussione ha
tempi di approntamento di circa 20 giorni poiché è necessario
autenticare le firme e registrala, mentre il deposito cauzionale è
più veloce. Quante aziende ricorrono al deposito cauzionale?
Alle
compilazione corretta dei moduli del regolamento, della fidejussione
al MAP ci pensa l' MGSTUDIOSERVICESRL.
Sancisce che in entrambi i casi
va
prestata cauzione o fidejussione bancaria / assicurativa a favore
del MAP in ragione del 20% del valore dei premi
previsti se la
manifestazione è un'operazione a premi e del 100 % del
valore dei premi nel caso che la manifestazione sia un concorso a a
premi.
Attenzione! Gli importi delle fidejussioni/depositi
cauzionali con, questo nuovo regolamento, vanno calcolate
non più al netto, ma al lordo di IVA e in più vanno
calcolate in base al valore di mercato dei premi indicato nel
regolamento e non su quello indicato sull'autocertificazione
o sulla notifica. Questo, a causa del fatto che il MAP, non godendo
direttamente degli sconti che può godere un'azienda, deve poter
acquistare i premi al prezzo che trova sul mercato al momento in cui
effettuerà l'acquisto.
N.B. La cauzione potrà prestarsi
anche
mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, al valore di Borsa, presso la Tesoreria Provinciale dello
Stato competente per territorio (provincia ove ha la sede
amministrativa la ditta o la residenza il soggetto delegato) avente
come beneficiario il Ministero delle attività produttive DGAMTC
Ufficio B4 per concorso/operazione a premio denominata "
.".
Il nuovo regolamento
indica in casi in cui non deve essere prestata la fidejussione che
sono da ora solo due:
- per i premi contenuti nel
prodotto oppure allegati al prodotto (baded pack, termoretratti o
cartonati);
- per i premi consegnati al momento dell'acquisto; Condizione
migliorativa per le operazioni a premio, ma peggiorativa rispetto a
prima per 3 motivi: 1) erano concessi gli esoneri dal deposito
cauzionale/fidejussione anche per i premi già acquistati e giacenti
in magazzino o per i premi prodotti dalla stessa azienda che indice
la manifestazione a premi; 2) l'importo del deposito/fidejussione è
calcolato oggi sul valore dei premi IVA inclusa; 3) l'importo del
deposito/fidejussione va ora calcolato sul valore di mercato dei
premi e non sul valore pagato dall'azienda.
Per le
obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti a cui è rivolta la
promozione si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e
1991 del codice civile. Loggetto
della
disciplina definita dal Regolamento è la materia delle
"manifestazioni a premio", la cui
natura giuridica viene ricondotta nellambito della fattispecie
della promessa al pubblico prevista e disciplinata
dagli articoli di cui sopra. Essa,
come è noto, costituisce un negozio unilaterale non recettizio che si
intende perfezionato con la
sola dichiarazione del promittente e, pertanto, produce effetto, nel
senso di vincolarlo, non appena la sua volontà
viene esteriorizzata, resa pubblica, senza necessità dellaccettazione.
Trattasi, in concreto, di unobbligazione in
incertam personam che
va in ogni caso adempiuta; una sua
eventuale revoca potrà adottarsi solo per giusta causa e sarà
efficace solo se resa pubblica con le stesse
modalità usate per la promessa.
Si ribadisce quanto commentato al
punto 1. Quindi regolamenti chiari ed esaustivi su tutto.
Lo scopo delle
manifestazioni a premio è quello di "favorire la conoscenza
di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di
determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini
anche in parte commerciali". La disposizione
regolamentare prevede, però, anche che loggetto della
manifestazione a premio possa consistere nel perseguimento di un fine
"anche in parte commerciale" facendovi,
evidentemente rientrare quelle fattispecie di iniziative che, pur
costituite da eventi di carattere non commerciale (es. sportive,
culturali, etc.) presentino un evidente collegamento tra promessa di
un premio e limmagine della ditta, del marchio o di un prodotto
commerciale.
Ribadisce che la
partecipazione allevento deve essere gratuita. Le sole spese
ammesse sono: affrancatura della cartolina o della
lettera e costo della telefonata purché questa sia a tariffa
unica o agevolata che non si protragga oltre il tempo necessario
per comunicare il riferimento alla
manifestazione ed i dati personali.
Ribadisce
che é fatto divieto di maggiorare del prezzo del prodotto o
servizio promozionato in relazione alla promozione medesima.
Apre
finalmente al "rush
and win"
("corri e vinci"). Trattasi
di un concorso di abilità la cui legittimità è subordinata,
peraltro, alla contestuale verifica dellesistenza
di modalità di assegnazione del premio non aleatorie o discrezionali,
che garantiscano la parità di
trattamento a tutti i partecipanti, oggettivamente riscontrabili (es.
registrazioni telefoniche, sonore, video,
tabulati elettronici, meccanografici, etc.) ed alla condizione
che venga data la possibilità di
partecipare ad unulteriore assegnazione di premi a coloro che
non sono risultati vincitori (con la c.d.
"estrazione a recupero").
I destinatari delle
manifestazioni a premio sono non solo i consumatori,
quali soggetti fruitori finali del prodotto o del servizio
promozionato, ma anche tutta una serie di altri soggetti individuati
dalla norma nei rivenditori, intermediari, concessionari,
collaboratori e dipendenti che professionalmente cooperano nel
processo di vendita ancorché non assumano la veste di alienanti nel
contratto di compravendita.
Amplia la durata
delle operazioni a premio portandola da uno a 5 anni. I
concorsi a premio invece hanno durata non superiore a 1 anno. Nel
periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono
compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione
dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio.
Allunga i termini
di consegna dei premi da 3 a 6 mesi dalla data di richiesta
o di termine della manifestazione. Se il regolamento della
manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in
caso di ritardo è data comunicazione agli interessati,
mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito
adempimento dell'obbligazione.
Individua
il notaio o il funzionario responsabile della Camera di Commercio,
o suo delegato (di seguito
denominato funzionario camerale), quale garante della regolarità
della procedura dellassegnazione
dei premi.
Il costo del Notaio è rilevante
mentre crediamo sia problematico servirsi del responsabile della
Camera di Commercio data l'esiguità del numero degli stessi in
relazione al n° della pratiche da gestire almeno in pazze come
Milano, Roma e Torino ecc.
Estende
anche alle imprese non residenti in Italia la possibilità di
svolgere le manifestazioni a premio per
il tramite di rappresentanti fiscali
Il
comma 3 dellarticolo 5, il quale sostanzialmente prevede che i
soggetti promotori possono delegare tutti gli adempimenti relativi
alla manifestazione, comprese la domiciliazione, la conservazione
della relativa documentazione (in copia se la legge ne obbliga la conservazione
presso l impresa o altro soggetto), la prestazione della cauzione e
la dichiarazione sostitutiva per loperazione
cosiddetta di "mescolamento" (cfr. articolo.9, comma2, del
Regolamento), ad agenzie di promozione
od operatori professionali che assumono la figura di rappresentanti
speciali dei promotori stessi.
Questo permette di domiciliare
integralmente le pratiche presso l'MGSTUDIOSERVICESRL
che è un soggetto con specifica competenza nella materia. Ovviamente
occorre giusta procura notarile speciale o generale.
Il promotore può essere
costituito anche da un'impresa non residente nel territorio
nazionale e senza stabile organizzazione in Italia, purché
rappresentata da un soggetto residente nominato con atto pubblico,
con scrittura privata registrata o con lettera annotata in apposito
registro presso lUfficio delle Entrate
competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante il
quale risponde in solido con il rappresentato
degli obblighi derivanti dallapplicazione delle norme del
Regolamento (cfr. articolo 17 del D.P.R.
633 del 1972).
Ottima novità e dimostrazione di apertura a operatori esteri.
Nelle
operazione a premi permette l'associazione
tra più imprese che prevedono la
raccolta di prove dacquisto da parte di consumatori.
Consente
che anche i beni immobili (si possono regalare nell'ambito sia
dei concorsi che delle operazioni a premio ville, terreni,
appartamenti, monolocali, case, case vacanze, box situati in italia o
all'estero) possano formare oggetto
di premio.
Manifestazioni a premio
escluse dalla nuova disciplina
regolamentare. Operazioni a premio con offerta di premi o regali
costituiti da sconti sul prezzo qualora essi
siano conferiti per lacquisto di prodotti o servizi dello stesso
genere di quelli acquistati o di genere diverso,
ma a condizione che essi non siano offerti per promuovere la vendita
del prodotto acquistato, ovvero quando il
premio sia costituito da quantità aggiuntiva del prodotto oggetto
della promozione. Infatti, perché lo
sconto non costituisca premio è necessario che la facilitazione
offerta faccia riferimento al prodotto
oggetto della promozione; in altri termini la condizione è che a
ricevere un beneficio in termini di
vendita sia il prodotto che si acquista a prezzo pieno e non quello a
prezzo scontato. Per cui, qualora il
prodotto scontato appartenga allo stesso genere del bene acquistato a
prezzo pieno sarà soddisfatta la
condizione e l iniziativa non è da ritenersi assoggettata alla
norma. In ordine allaccezione
"stesso genere", sembra opportuno far riferimento
al concetto di "genus" elaborato dalla dottrina nel
distinguere tra loro i beni mobili e che ricomprende
in questa "categoria generale" i beni tra loro fungibili. Costituiscono,
pertanto, beni dello stesso genere quei prodotti aventi
caratteristiche merceologiche simili o
elementi costitutivi comuni che possano indifferentemente ed
ampiamente sostituirsi tra loro. Parimenti
non è da considerare operazione a premio liniziativa in cui la
promessa di sconto riguarda un bene di
genere diverso da quello acquistato ma, nel contempo, nulla sia posto
in essere per facilitare la vendita di
questultimo. Da ultimo, va esclusa
dallassoggettabilità alla nuova disciplina, liniziativa
promozionale in cui lofferta concessa
allacquirente di un prodotto o di un determinato quantitativo di
prodotto consiste in una quantità
aggiuntiva di prodotto dello stesso genere (es. c.d. "compri tre,
paghi due"). La norma chiarisce
definitivamente che la quantità di prodotto aggiunto deve
considerarsi tale solo se è simile nel
"genus" al prodotto in vendita anche se esso può presentare
differenziazioni minime in ordine alla
composizione, al formato o allo stato fisico.
Manifestazioni vietate oltre
a quelle già note in cui appare ravvisabile
il divieto:
- non consentire la
possibilità di un effettivo godimento dei premi da parte del
vincitore;
- non porre tutti i partecipanti in condizioni di parità rispetto al
conseguimento del premio attraverso lutilizzo
di criteri non obiettivi di valutazione;
- utilizzare modalità che solo in apparenza sembrano garantire la
parità di trattamento ma, in effetti, favoriscono solo alcuni dei
partecipanti;
- subordinare il conferimento del premio ad una raccolta di prove dacquisto
basate non sulla quantità ma sulla loro diversa qualità rendendo,
pertanto, illusoria la partecipazione oppure promettere un premio disponibile
"fino ad esaurimento";
- non
assicurare un effettivo riscontro, attraverso lelaborazione di
tabulati o registrazioni, nellattribuzione del premio in
particolari iniziative basate su quiz, rebus e simili formulati
tramite il telefono o via internet.
-
allorquando il
meccanismo può concretizzare in unipotesi di concorrenzialità
alle attività di monopolio statale;
- quando la corresponsione del premio promesso viene subordinata al
pagamento da parte del partecipante di un prezzo del bene propagandato
maggiorato rispetto al suo normale
prezzo di vendita.
- vi è turbamento della concorrenza e
del mercato in relazione ai principi comunitari.
Relativamente al principio
sopra enunciato, occorre dire che una delle fattispecie in cui è
ravvisabile lipotesi può essere
individuata nelliniziativa promozionale in cui ai consumatori viene
offerto un omaggio di valore eccessivo rispetto a quello del
prodotto posto in vendita. Infatti,
la produzione ed il commercio di un determinato prodotto o servizio
potrebbero essere "turbati" nel loro andamento normale
quando per esempio la vendita sia promossa mediante lofferta di un
regalo il cui valore sia tale da indurre il consumatore a scegliere
quel prodotto non in virtù delle sue qualità ma in ragione
esclusivamente del regalo offerto determinando, così, unalterazione
delle regole della concorrenza.
Tenuto conto, peraltro,che ladozione
di un rigido criterio di proporzione tra il valore del premio e quello
del prodotto propagandato non consente di tener conto di realtà e
condizioni di mercato a volte molto diverse
tra loro, e che, inoltre, non è possibile in questa sede elencare,
neanche a titolo esemplificativo, ulteriori
fattispecie in cui è ravvisabile il divieto di svolgimento della
manifestazione, la valutazione dellassenza
di " turbativa" non può che essere riferita ad ogni singolo
caso concreto e a tutti gli elementi afferenti al caso e, in
particolare, alle condizioni di mercato ed alla concorrenza
relativa ad un determinato prodotto. Tale valutazione non potrà che
essere effettuata in relazione ai
principi comunitari. alle norme del codice civile, alle disposizioni
di legge e alla giurisprudenza consolidata
in materia di concorrenza.
Il regolamento della
manifestazione a premio (concorso od operazione), che deve
essere messo a disposizione del consumatore per una corretta
informazione e che deve contenere tutte le condizioni
utili alla partecipazione, costituisce lelemento sostanziale
a cui va rivolta la maggiore attenzione rappresentando, per la
totalità dei destinatari, la promessa al pubblico di cui agli
articoli 1989 e seguenti del codice civile e, per le istituzioni,
cui è demandata lattività di controllo, lespressione della
volontà del promittente cui far riferimento per ogni valutazione
che attenga al rispetto delle regole e alla loro eventuale
violazione. Va evidenziato che in base alle disposizioni stabilite
con gli articoli 10 e 11, il regolamento che va messo a
disposizione del consumatore non può che essere lo stesso di
quello, rispettivamente, inviato al Ministero, per i concorsi, o
conservato presso il promotore, per le operazioni a premio;
ovviamente, pur presentandosi in forma diversa (per esempio nel caso
in cui, si vogliano rendere più chiare e fruibili al consumatore le
informazioni in esso contenute), il regolamento della manifestazione
deve presentare un contenuto sostanzialmente identico.
Per la redazione del regolamento
sia per i concorsi che per le operazioni a premio, occorrerà
fare riferimento alle disposizioni del comma 1 dellarticolo 11
del Regolamento, fatti salvi i diversi adempimenti specifici
previsti per i due tipi di manifestazioni: per i concorsi il
regolamento va allegato, in formato libero, alla comunicazione al
Ministero, mentre per le operazioni va conservato nella sede dellimpresa
promotrice.
Nel regolamento è innanzitutto
necessario, dopo le indicazioni attinenti al soggetto o ai
soggetti promotori, specificare la durata, lambito
territoriale, le modalità di svolgimento della manifestazione, la
natura e il valore indicativo dei singoli premi messi in palio, il
termine della consegna degli stessi nonché le ONLUS alle quali
devolvere i premi non richiesti o non assegnati.
Ai fini di agevolare il
consumatore nella decisione circa la partecipazione o non alla
promozione, il valore indicativo del premio promesso va riferito
al suo valore orientativo o prevalente di mercato rapportato allepoca
di avvio della manifestazione. Nel caso in cui i premi siano
realizzati esclusivamente per quella specifica iniziativa premiale
il valore indicativo dovrà essere riferito ad un qualsiasi prodotto
similare.
Analogamente, una
indicazione di evidente percezione visiva deve essere garantita per
la data indicante la conclusione della manifestazione affinché l
interessato alla partecipazione possa valutare la convenienza e la
possibilità (per esempio nel caso di raccolta di prove di acquisto)
di adempiere in tempo a quanto previsto dal regolamento.
Dispone
alle Onlus riconosciute (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale) la devoluzione dei premi quando gli stessi non sono
stati aggiudicati ovvero quando i premi assegnati non sono stati
richiesti dagli aventi diritto. I premi espressamente rifiutati
dai vincitori potranno invece rimanere nella disponibilità del
promotore.
Materiale pubblicitario ed
informazione ai consumatori. Su questo aspetto va innanzitutto
richiamata lattenzione dei promotori delle manifestazioni a premio circa
il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole,
di cui al decreto legislativo n. 74 del 1992,
le quali assumono rilevanza anche in relazione a quanto disposto dallarticolo
10, comma 2, che allultimo periodo
così recita: "è vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a
premio in difformità dal regolamento,
e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle
attività produttive".
Larticolo 11, commi 2 e 3,
del Regolamento dispone che la comunicazione pubblicitaria relativa
alla manifestazione a premi possa anche non contenere tutte le
informazioni del regolamento; essa potrà attuarsi attraverso una
serie di mezzi diversi a seconda della tipologia della manifestazione,
dei luoghi ove essa viene svolta, del
canale commerciale utilizzato.
In relazione a detta
disposizione giova precisare che, sebbene sia consentito un livello
minimo di informazione, tuttavia essa
dovrà necessariamente contenere gli elementi essenziali che abbiano
riguardo al tipo di manifestazione, alla
sua durata, alle condizioni di partecipazione nonché, ove trattasi di
concorso, al valore complessivo dei premi
posti in palio.
Va segnalato che, anche in
relazione alle norme contenute nel Decreto legislativo n. 74 del 1992,
la comunicazione commerciale deve essere
palese e corretta e non deve contenere, direttamente o indirettamente,
indicazioni lacunose o non veritiere tali da ingenerare nel
consumatore unidea errata sul prodotto
o servizio offerto in premio con la manifestazione e che si potrebbe
tradurre in un pregiudizio nella scelta o
in un eventuale danno economico. A tal proposito vale la pena di
ricordare che lAutorità garante della
concorrenza e del mercato è intervenuta di recente censurando i
profili di ingannevolezza nei messaggi pubblicitari
relativi ad alcune manifestazioni a premio.
Le pronunce dellAutorità
hanno riguardato talune fattispecie di ingannevolezza che
sostanzialmente sono riconducibili:
- alla scarsa leggibilità
sulla confezione della data di scadenza del concorso a premio;
- alla mancata informazione circa i tempi non brevi di consegna dei
premi;
- alla fuorviante o falsa prospettazione ai destinatari del concorso
di indicazioni riferibili al conseguimento di posizioni fortunate o
privilegiate rispetto agli altri partecipanti o in relazione alla
vincita del premio;
- allomessa indicazione di ulteriori e necessarie condizioni per la
partecipazione alla manifestazione;
- alla mancata o insufficiente indicazione dei costi degli omaggi e
della facoltà di conversione in denaro
degli stessi (limitatamente allapplicazione della già citata legge
496 del 1999 per le promozioni nel
settore della distribuzione dei carburanti).
Obbligo a carico del
promotore, qualora la comunicazione sia ridotta allessenziale, è
il rinvio specifico al regolamento delliniziativa,
con indicazione della modalità di acquisizione o consultazione dello
stesso da parte dei consumatori o dei destinatari della manifestazione
a premio, il tutto gestito mediante uninformazione
chiara, visibile, di immediata ed evidente percezione.
Violazioni e sanzioni
Effettuazione
di manifestazioni vietate
Da 1 a 3 volte lammontare dellIVA
dovuta per un importo comunque non inferiore a 2.582,28.
Pubblicazione, a spese del
promotore, attraverso i mezzi di comunicazione individuati dal
Ministero, dellavvenuto svolgimento
della manifestazione vietata
Continuazione della
manifestazione quando ne è vietato lo svolgimento
Sanzione precedente raddoppiata
Effettuazione
di concorsi a premio senza invio della comunicazione o comunicazione
priva del regolamento o della documentazione comprovante
lavvenuto versamento della cauzione
Da 2.065,83 a 10.329,14
Comunicazione
inviata successivamente allinizio della manifestazione, ma prima
della constatazione di eventuali violazioni
Riduzione al 50% della sanzione
prevista
Effettuazione
del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella
comunicazione e nel regolamento ad esso
allegato
Da 1.032,91 a 5.164,57
Per le
sanzioni di cui sopra, in caso di pagamento entro trenta giorni dal
momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un
sesto del massimo. Così dice l'art. 18 del regolamento citando l'art
124 del R.DL.
19 OTTOBRE 1938, N. 1933 - art. 124.
---------------------
Se non vi
è chiaro qualche cosa contattateci
+39
02 67100620 mg@mgstudioservice.it
|
|