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Tutte le novità dal 12.4.2002
 novità conferme e relativi commenti

N.B.. Per tutto quanto qui indicato si rimanda comunque alla lettura integrale dei documenti originali che sono:

il D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001 e dalla successiva circolare del 28 marzo n. 1/AMTC

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Il nuovo regolamento in soli 26 punti:  (chi ha fretta può leggere solo le parole in grassetto).

  1. Sancisce l’abolizione del sistema autorizzativo. (leggere il punto 4)
    Ottima soluzione per accorciare i tempi (che poi non sono così corti come sembrano), ma non essendoci più un'autorizzazione preventiva (con tanto di decreto) da parte di un organo statale riconosciuto, i promotori delle manifestazioni a premio sono molto più esposti al pericolo che i consumatori o qualche associazione di tutela degli stessi, oppure la concorrenza possano contestare i contenuti delle meccaniche promozionali, innescando un'azione legale che porti alla sospensione della stessa. Il pericolo è ancora più serio e reale per le operazioni a premio la cui meccanica, a differenza dei concorsi a premio, non è sottoposta a lettura preventiva da parte di nessun organo di vigilanza e controllo. 
     

  2. Attribuisce, ex novo, poteri di vigilanza e controllo al Ministero delle Attività Produttive - 00187 Roma in via Molise, 2. Nell'ambito del MAP (questa è l'abbreviazione usata), l'ufficio competente è il B4 che è posto in seno alla  Direzione Generale e Tutela del Consumatore.

  3. Ambito territoriale. Le manifestazioni a premio possono essere svolte sull’intero territorio italiano o parte di esso compreso la Repubblica di San Marino. Unica eccezione al vincolo della territorialità è la possibilità di confezionamento del prodotto con l' inserimento nel prodotto stesso dei titoli vincenti e non vincenti dei concorsi a premio che utilizzano tali modalità di attribuzione del premio.Va resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

  4. Stabilisce che i documenti da compilare al posto del piano tecnico sono: Autocertificazione per le operazioni a premio e Notifica per i concorsi a premio.
    Il vecchio piano tecnico va in pensione, ma rimane, di fatto in piedi, cambiando soltanto nome. Entrambi i documenti dovranno essere scritti con molta attenzione e dettaglio prevedendo ogni possibile problematica che può ingenerare la meccanica nei confronti dei consumatori e ovviamente nei confronti della buona fede pubblica, ma anche problematiche in cui potrebbe incappare la stessa azienda per una dubbia  interpretazione della meccanica stessa.

  5. Precisa che l'Autocertificazione va conservata presso l'azienda, mentre la Notifica va mandata al MAP (Ministero delle Attività Produttive).
    Entrambi i documenti devono essere redatti prima dell'inizio della manifestazione con data di redazione certa (timbro notaio, comune, notaio) 
    Per entrambe le tipologie delle manifestazioni a premio va inviata al MAP la fidejussione (vedi punto 5) prima dell'inizio della manifestazione stessa (anche qui data certa di ricezione dei documenti consegnati al MAP)
    Per il concorso a l'operazione a premi
    si usa un apposito mudulo da compilare messo a disposizione dallo stesso MAP.
    Per l'operazione a premi si invia al MAP modulo + fidejussione
    Per il concorso a premi si invia al MOP modulo + notifica (ex piano tecnico) + fidejussione
    Riflessione sui tempi abbreviati della nuova procedura - La fidejussione ha tempi di approntamento di circa 20 giorni poiché è necessario autenticare le firme e registrala, mentre il deposito cauzionale è più veloce. Quante aziende ricorrono al deposito cauzionale?
    Alle compilazione corretta dei moduli del regolamento, della fidejussione al MAP ci pensa l' MGSTUDIOSERVICESRL.
     
  6. Sancisce che in entrambi i casi va prestata cauzione o fidejussione bancaria / assicurativa a favore del MAP in ragione del 20% del valore dei premi previsti se la manifestazione è un'operazione a premi e del 100 % del valore dei premi nel caso che la manifestazione sia un concorso a a premi. 

    Attenzione! Gli importi delle fidejussioni/depositi cauzionali con, questo nuovo regolamento, vanno calcolate non più al netto, ma al lordo di IVA e in più vanno calcolate in base al valore di mercato dei premi indicato nel regolamento e non su quello indicato sull'autocertificazione o sulla notifica. Questo, a causa del fatto che il MAP, non godendo direttamente degli sconti che può godere un'azienda, deve poter acquistare i premi al prezzo che trova sul mercato al momento in cui effettuerà l'acquisto.

    N.B. La cauzione potrà prestarsi anche mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia ove ha la sede amministrativa la ditta o la residenza il soggetto delegato) avente come beneficiario il Ministero delle attività produttive – DGAMTC – Ufficio B4– per concorso/operazione a premio denominata "…………….". 

    Il nuovo regolamento indica in casi in cui non deve essere prestata la fidejussione che sono da ora solo due:

    - per i premi contenuti nel prodotto oppure allegati al prodotto (baded pack, termoretratti o cartonati);
    - per i premi consegnati al momento dell'acquisto;

    Condizione migliorativa per le operazioni a premio, ma peggiorativa rispetto a prima per 3 motivi: 1) erano concessi gli esoneri dal deposito cauzionale/fidejussione anche per i premi già acquistati e giacenti in magazzino o per i premi prodotti dalla stessa azienda che indice la manifestazione a premi; 2) l'importo del deposito/fidejussione è calcolato oggi sul valore dei premi IVA inclusa; 3) l'importo del deposito/fidejussione va ora calcolato sul valore di mercato dei premi e non sul valore pagato dall'azienda.

  7. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti a cui è rivolta la promozione si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile. L’oggetto della disciplina definita dal Regolamento è la materia delle "manifestazioni a premio", la cui natura giuridica viene ricondotta nell’ambito della fattispecie della promessa al pubblico prevista e disciplinata dagli articoli di cui sopra. Essa, come è noto, costituisce un negozio unilaterale non recettizio che si intende perfezionato con la sola dichiarazione del promittente e, pertanto, produce effetto, nel senso di vincolarlo, non appena la sua volontà viene esteriorizzata, resa pubblica, senza necessità dell’accettazione. Trattasi, in concreto, di un’obbligazione in incertam personam che va in ogni caso adempiuta; una sua eventuale revoca potrà adottarsi solo per giusta causa e sarà efficace solo se resa pubblica con le stesse modalità usate per la promessa.
    Si ribadisce quanto commentato al punto 1. Quindi regolamenti chiari ed esaustivi su tutto.

  8. Lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di "favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali". La disposizione regolamentare prevede, però, anche che l’oggetto della manifestazione a premio possa consistere nel perseguimento di un fine "anche in parte commerciale" facendovi, evidentemente rientrare quelle fattispecie di iniziative che, pur costituite da eventi di carattere non commerciale (es. sportive, culturali, etc.) presentino un evidente collegamento tra promessa di un premio e l’immagine della ditta, del marchio o di un prodotto commerciale.

  9. Ribadisce che la partecipazione all’evento deve essere gratuita. Le sole spese ammesse sono: affrancatura della cartolina o della lettera e costo della telefonata purché questa sia a tariffa unica o agevolata che non si protragga oltre il tempo necessario per comunicare il riferimento alla manifestazione ed i dati personali.

  10. Ribadisce che é fatto divieto di maggiorare del prezzo del prodotto o servizio promozionato in relazione alla promozione medesima.

  11. Apre finalmente al "rush and win" ("corri e vinci").  Trattasi di un concorso di abilità la cui legittimità è subordinata, peraltro, alla contestuale verifica dell’esistenza di modalità di assegnazione del premio non aleatorie o discrezionali, che garantiscano la parità di trattamento a tutti i partecipanti, oggettivamente riscontrabili (es. registrazioni telefoniche, sonore, video, tabulati elettronici, meccanografici, etc.) ed alla condizione che venga data la possibilità di partecipare ad un’ulteriore assegnazione di premi a coloro che non sono risultati vincitori (con la c.d. "estrazione a recupero").

  12. I destinatari delle manifestazioni a premio sono non solo i consumatori, quali soggetti fruitori finali del prodotto o del servizio promozionato, ma anche tutta una serie di altri soggetti individuati dalla norma nei rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e dipendenti che professionalmente cooperano nel processo di vendita ancorché non assumano la veste di alienanti nel contratto di compravendita.

  13. Amplia la durata delle operazioni a premio portandola da uno a 5 anni. I concorsi a premio invece hanno durata non superiore a 1 anno. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio.

  14. Allunga i termini di consegna dei premi da 3 a 6 mesi dalla data di richiesta o di termine della manifestazione. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell'obbligazione.

  15. Individua il notaio o il funzionario responsabile della Camera di Commercio, o suo delegato (di seguito denominato funzionario camerale), quale garante della regolarità della procedura dell’assegnazione dei premi.
    Il costo del Notaio è rilevante mentre crediamo sia problematico servirsi del responsabile della Camera di Commercio data l'esiguità del numero degli stessi in relazione al n° della pratiche da gestire almeno in pazze come Milano, Roma e Torino ecc.

  16. Estende anche alle imprese non residenti in Italia la possibilità di svolgere le manifestazioni a premio per il tramite di rappresentanti fiscali

  17. Il comma 3 dell’articolo 5, il quale sostanzialmente prevede che i soggetti promotori possono delegare tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione, comprese la domiciliazione, la conservazione della relativa documentazione (in copia se la legge ne obbliga la conservazione presso l’ impresa o altro soggetto), la prestazione della cauzione e la dichiarazione sostitutiva per l’operazione cosiddetta di "mescolamento" (cfr. articolo.9, comma2, del Regolamento), ad agenzie di promozione od operatori professionali che assumono la figura di rappresentanti speciali dei promotori stessi.
    Questo permette di domiciliare integralmente le pratiche presso l'
    MGSTUDIOSERVICESRL che è un soggetto con specifica competenza nella materia. Ovviamente occorre giusta procura notarile speciale o generale.

  18. Il promotore può essere costituito anche da un'impresa non residente nel territorio nazionale e senza stabile organizzazione in Italia, purché rappresentata da un soggetto residente nominato con atto pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera annotata in apposito registro presso l’Ufficio delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme del Regolamento (cfr. articolo 17 del D.P.R. 633 del 1972).
    Ottima novità e dimostrazione di apertura a operatori esteri.

  19. Nelle operazione a premi permette l'associazione tra più imprese che prevedono la raccolta di prove d’acquisto da parte di consumatori.

  20. Consente che anche i beni immobili (si possono regalare nell'ambito sia dei concorsi che delle operazioni a premio ville, terreni, appartamenti, monolocali, case, case vacanze, box situati in italia o all'estero)  possano formare oggetto di premio.

  21. Manifestazioni a premio escluse dalla nuova disciplina regolamentare. Operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo qualora essi siano conferiti per l’acquisto di prodotti o servizi dello stesso genere di quelli acquistati o di genere diverso, ma a condizione che essi non siano offerti per promuovere la vendita del prodotto acquistato, ovvero quando il premio sia costituito da quantità aggiuntiva del prodotto oggetto della promozione. Infatti, perché lo sconto non costituisca premio è necessario che la facilitazione offerta faccia riferimento al prodotto oggetto della promozione; in altri termini la condizione è che a ricevere un beneficio in termini di vendita sia il prodotto che si acquista a prezzo pieno e non quello a prezzo scontato. Per cui, qualora il prodotto scontato appartenga allo stesso genere del bene acquistato a prezzo pieno sarà soddisfatta la condizione e l’ iniziativa non è da ritenersi assoggettata alla norma. In ordine all’accezione "stesso genere", sembra opportuno far riferimento al concetto di "genus" elaborato dalla dottrina nel distinguere tra loro i beni mobili e che ricomprende in questa "categoria generale" i beni tra loro fungibili. Costituiscono, pertanto, beni dello stesso genere quei prodotti aventi caratteristiche merceologiche simili o elementi costitutivi comuni che possano indifferentemente ed ampiamente sostituirsi tra loro. Parimenti non è da considerare operazione a premio l’iniziativa in cui la promessa di sconto riguarda un bene di genere diverso da quello acquistato ma, nel contempo, nulla sia posto in essere per facilitare la vendita di quest’ultimo. Da ultimo, va esclusa dall’assoggettabilità alla nuova disciplina, l’iniziativa promozionale in cui l’offerta concessa all’acquirente di un prodotto o di un determinato quantitativo di prodotto consiste in una quantità aggiuntiva di prodotto dello stesso genere (es. c.d. "compri tre, paghi due"). La norma chiarisce definitivamente che la quantità di prodotto aggiunto deve considerarsi tale solo se è simile nel "genus" al prodotto in vendita anche se esso può presentare differenziazioni minime in ordine alla composizione, al formato o allo stato fisico.

  22. Manifestazioni vietate oltre a quelle già note in cui appare ravvisabile il divieto:

    - non consentire la possibilità di un effettivo godimento dei premi da parte del vincitore;
    - non porre tutti i partecipanti in condizioni di parità rispetto al conseguimento del premio attraverso
    l’utilizzo di criteri non obiettivi di valutazione;
    - utilizzare modalità che solo in apparenza sembrano garantire la parità di trattamento ma, in effetti, favoriscono solo alcuni dei partecipanti;
    - subordinare il conferimento del premio ad una raccolta di prove d’acquisto basate non sulla quantità ma sulla loro diversa qualità rendendo, pertanto, illusoria la partecipazione oppure promettere un premio
    disponibile "fino ad esaurimento";
    - non assicurare un effettivo riscontro, attraverso l’elaborazione di tabulati o registrazioni, nell’attribuzione del premio in particolari iniziative basate su quiz, rebus e simili formulati tramite il telefono o via internet.
    - allorquando il meccanismo può concretizzare in un’ipotesi di concorrenzialità alle attività di monopolio statale;
    - quando la corresponsione del premio promesso viene subordinata al pagamento da parte del partecipante di un prezzo del bene propagandato maggiorato rispetto al suo
    normale prezzo di vendita.
    - vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari.

    Relativamente al principio sopra enunciato, occorre dire che una delle fattispecie in cui è ravvisabile l’ipotesi può essere individuata nell’iniziativa promozionale in cui ai consumatori viene offerto un omaggio di valore eccessivo rispetto a quello del prodotto posto in vendita. Infatti, la produzione ed il commercio di un determinato prodotto o servizio potrebbero essere "turbati" nel loro andamento normale quando per esempio la vendita sia promossa mediante l’offerta di un regalo il cui valore sia tale da indurre il consumatore a scegliere quel prodotto non in virtù delle sue qualità ma in ragione esclusivamente del regalo offerto determinando, così, un’alterazione delle regole della concorrenza.

    Tenuto conto, peraltro,che l’adozione di un rigido criterio di proporzione tra il valore del premio e quello del prodotto propagandato non consente di tener conto di realtà e condizioni di mercato a volte molto diverse tra loro, e che, inoltre, non è possibile in questa sede elencare, neanche a titolo esemplificativo, ulteriori fattispecie in cui è ravvisabile il divieto di svolgimento della manifestazione, la valutazione dell’assenza di " turbativa" non può che essere riferita ad ogni singolo caso concreto e a tutti gli elementi afferenti al caso e, in particolare, alle condizioni di mercato ed alla concorrenza relativa ad un determinato prodotto. Tale valutazione non potrà che essere effettuata in relazione ai principi comunitari. alle norme del codice civile, alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza consolidata in materia di concorrenza.

  23. Il regolamento della manifestazione a premio (concorso od operazione), che deve essere messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione e che deve contenere tutte le condizioni utili alla partecipazione, costituisce l’elemento sostanziale a cui va rivolta la maggiore attenzione rappresentando, per la totalità dei destinatari, la promessa al pubblico di cui agli articoli 1989 e seguenti del codice civile e, per le istituzioni, cui è demandata l’attività di controllo, l’espressione della volontà del promittente cui far riferimento per ogni valutazione che attenga al rispetto delle regole e alla loro eventuale violazione. Va evidenziato che in base alle disposizioni stabilite con gli articoli 10 e 11, il regolamento che va messo a disposizione del consumatore non può che essere lo stesso di quello, rispettivamente, inviato al Ministero, per i concorsi, o conservato presso il promotore, per le operazioni a premio; ovviamente, pur presentandosi in forma diversa (per esempio nel caso in cui, si vogliano rendere più chiare e fruibili al consumatore le informazioni in esso contenute), il regolamento della manifestazione deve presentare un contenuto sostanzialmente identico.

    Per la redazione del regolamento sia per i concorsi che per le operazioni a premio, occorrerà fare riferimento alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 11 del Regolamento, fatti salvi i diversi adempimenti specifici previsti per i due tipi di manifestazioni: per i concorsi il regolamento va allegato, in formato libero, alla comunicazione al Ministero, mentre per le operazioni va conservato nella sede dell’impresa promotrice.

    Nel regolamento è innanzitutto necessario, dopo le indicazioni attinenti al soggetto o ai soggetti promotori, specificare la durata, l’ambito territoriale, le modalità di svolgimento della manifestazione, la natura e il valore indicativo dei singoli premi messi in palio, il termine della consegna degli stessi nonché le ONLUS alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati.

    Ai fini di agevolare il consumatore nella decisione circa la partecipazione o non alla promozione, il valore indicativo del premio promesso va riferito al suo valore orientativo o prevalente di mercato rapportato all’epoca di avvio della manifestazione. Nel caso in cui i premi siano realizzati esclusivamente per quella specifica iniziativa premiale il valore indicativo dovrà essere riferito ad un qualsiasi prodotto similare.

    Analogamente, una indicazione di evidente percezione visiva deve essere garantita per la data indicante la conclusione della manifestazione affinché l’ interessato alla partecipazione possa valutare la convenienza e la possibilità (per esempio nel caso di raccolta di prove di acquisto) di adempiere in tempo a quanto previsto dal regolamento.

  24. Dispone alle Onlus riconosciute (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) la devoluzione dei premi quando gli stessi non sono stati aggiudicati ovvero quando i premi assegnati non sono stati richiesti dagli aventi diritto. I premi espressamente rifiutati dai vincitori potranno invece rimanere nella disponibilità del promotore.

  25. Materiale pubblicitario ed informazione ai consumatori. Su questo aspetto va innanzitutto richiamata l’attenzione dei promotori delle manifestazioni a premio circa il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole, di cui al decreto legislativo n. 74 del 1992, le quali assumono rilevanza anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, che all’ultimo periodo così recita: "è vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive".

    L’articolo 11, commi 2 e 3, del Regolamento dispone che la comunicazione pubblicitaria relativa alla manifestazione a premi possa anche non contenere tutte le informazioni del regolamento; essa potrà attuarsi attraverso una serie di mezzi diversi a seconda della tipologia della manifestazione, dei luoghi ove essa viene svolta, del canale commerciale utilizzato.

    In relazione a detta disposizione giova precisare che, sebbene sia consentito un livello minimo di informazione, tuttavia essa dovrà necessariamente contenere gli elementi essenziali che abbiano riguardo al tipo di manifestazione, alla sua durata, alle condizioni di partecipazione nonché, ove trattasi di concorso, al valore complessivo dei premi posti in palio.

    Va segnalato che, anche in relazione alle norme contenute nel Decreto legislativo n. 74 del 1992, la comunicazione commerciale deve essere palese e corretta e non deve contenere, direttamente o indirettamente, indicazioni lacunose o non veritiere tali da ingenerare nel consumatore un’idea errata sul prodotto o servizio offerto in premio con la manifestazione e che si potrebbe tradurre in un pregiudizio nella scelta o in un eventuale danno economico. A tal proposito vale la pena di ricordare che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta di recente censurando i profili di ingannevolezza nei messaggi pubblicitari relativi ad alcune manifestazioni a premio.

    Le pronunce dell’Autorità hanno riguardato talune fattispecie di ingannevolezza che sostanzialmente sono riconducibili:

    - alla scarsa leggibilità sulla confezione della data di scadenza del concorso a premio;
    - alla mancata informazione circa i tempi non brevi di consegna dei premi;
    - alla fuorviante o falsa prospettazione ai destinatari del concorso di indicazioni riferibili al conseguimento di posizioni fortunate o privilegiate rispetto agli altri partecipanti o in relazione
    alla vincita del premio;
    - all’omessa indicazione di ulteriori e necessarie condizioni per la partecipazione alla
    manifestazione;
    - alla mancata o insufficiente indicazione dei costi degli omaggi e della facoltà di conversione in
    denaro degli stessi (limitatamente all’applicazione della già citata legge 496 del 1999 per le promozioni nel settore della distribuzione dei carburanti).

    Obbligo a carico del promotore, qualora la comunicazione sia ridotta all’essenziale, è il rinvio specifico al regolamento dell’iniziativa, con indicazione della modalità di acquisizione o consultazione dello stesso da parte dei consumatori o dei destinatari della manifestazione a premio, il tutto gestito mediante un’informazione chiara, visibile, di immediata ed evidente percezione.

  26. Violazioni e sanzioni

    Effettuazione di manifestazioni vietate
    Da 1 a 3 volte l’ammontare dell’IVA dovuta per un importo comunque non inferiore a €2.582,28.

    Pubblicazione, a spese del promotore, attraverso i mezzi di comunicazione individuati dal Ministero, dell’avvenuto svolgimento della manifestazione vietata

    Continuazione della manifestazione quando ne è vietato lo svolgimento
    Sanzione precedente raddoppiata

    Effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione o comunicazione priva del regolamento o della documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione
    Da € 2.065,83 a € 10.329,14

    Comunicazione inviata successivamente all’inizio della manifestazione, ma prima della constatazione di eventuali violazioni
    Riduzione al 50% della sanzione prevista

    Effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione e nel regolamento ad esso allegato
    Da € 1.032,91 a € 5.164,57

    Per le sanzioni di cui sopra, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo. Così dice l'art. 18 del regolamento citando l'art 124  del R.DL. 19 OTTOBRE 1938, N. 1933 - art. 124.

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