Home 

Veryweb?net Contattaci

La nostra esperienza

Leggi, regolamenti e sanz...
Tasse su premi e omaggi
Promozioni soggette...
Promozioni non soggette...
Lo stato della pratica
Autocertificazione...
Notifica al Ministero...
Prenota il notaio per l'estr.
Gestioni promozionali...
Spedizione premi
Sorteggiatrici hostess elet.
Estrazioni tramite comp...
Internet promotion
Nuova pagina 1
Ambito applicativo Concorsi a premio Operazioni a premio Premi Soggetti promotori delle manifestaz. a premio
Esclusioni Cauzione Manifestazioni vietate Individuazione dei vincitori dei concorsi  Adempimenti dei promotori
Regolamento delle manifestaz. a premio Controllo delle manifestazioni a premio Sanzioni Circolari esplicative Codice di autodisciplina pubblicitaria
Legge sulla privacy Tutte le novità dal 12.4.2002 ONLUS Legge sulla documentaz. amm.  
 
 

Codice di autodisciplina pubblicitaria


Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria è del 12 maggio 1966 ed è composto da 43 articoli. Questo che vedi è in vigore dal 1° ottobre 1997. Riportiamo qui di seguito gli articoli più importanti.

Titolo I - Regole di comportamento

Art. 1 - Lealtà pubblicitaria - La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla.

Art. 2 - Pubblicità ingannevole - La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o i riconoscimenti.

Art. 3 - Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici - Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente validi.

Art. 4 - Testimonianze - Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili. 

Art. 5 - Garanzie - Le garanzie obbligatorie non possono essere pubblicizzate con modalità tali da fare ritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso. Qualora vengano pubblicizzate garanzie maggiori o diverse rispetto a quelle obbligatorie, la pubblicità deve precisare il contenuto e le modalità della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica ma significativa indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scritta disponibili presso il punto vendita o unite al prodotto.

Art. 6 - Dimostrazione della verità dei messaggi - Chiunque si avvale della pubblicità deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate. 

Art. 7 - Identificazione della pubblicità - La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre la pubblicità, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la pubblicità inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.

Art. 8 - Superstizione, credulità, paura - La pubblicità deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura. 

Art. 9 - Violenza, volgarità, indecenza - La pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.

Art. 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona - La pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini. La pubblicità deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni. 

Art. 11 - Bambini e adolescenti - Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o del loro senso di lealtà. In particolare questa pubblicità non deve indurre a: 

- violare norme di comportamento sociale generalmente accettate; 
- compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose; 
- ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; 
- sollecitare altre persone all'acquisto del prodotto pubblicizzato. 

L'impiego di bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Art. 12 - Salute, sicurezza e ambiente - La pubblicità di prodotti suscettibili di presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza. Comunque la pubblicità non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli.

Art. 13 - Imitazione, confusione e sfruttamento - Deve essere evitata qualsiasi imitazione pubblicitaria servile anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con altra pubblicità. Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio e della notorietà altrui se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto. 

Art. 14 - Denigrazione - E' vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati. 

Art. 15 - Comparazione - E' consentita la comparazione indiretta quando sia utile a illustrare sotto l'aspetto tecnico ed economico caratteristiche e vantaggi oggettivamente rilevanti e verificabili dei beni e dei servizi pubblicizzati.

Art. 16 - Variabilità - Un messaggio accettabile per un determinato mezzo o per un determinato prodotto non necessariamente è accettabile per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche dei vari mezzi pubblicitari e dei vari prodotti.

Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46 sono consentiti messaggi che non contengano tutte le informazioni ivi previste, quando i messaggi stessi si limitino a enunciazioni generiche.

La conformità di un annuncio pubblicitario alle norme del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, la pubblicità difforme da più rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti.


Titolo II - Norme particolari

A) Sistemi di vendita

Art. 17 - Vendite a credito - La pubblicità relativa a vendite a credito deve precisare chiaramente l'entità del versamento iniziale e delle rate successive, il tasso d'interesse e gli oneri accessori, nonché il prezzo totale del prodotto. Essa deve particolarmente precisare le condizioni di riservato dominio e simili, nonché quelle della locazione o del noleggio con patto di riscatto. 

Art. 18 - Vendite a distanza - La pubblicità relativa a vendite a distanza deve descrivere chiaramente i prodotti offerti in vendita, i prezzi e le condizioni di pagamento, le condizioni di fornitura nonché quelle di annullamento della vendita, qualora siano previste. Essa deve inoltre indicare identità, sede e indirizzo della ditta inserzionista. 

Art. 19 - Forniture non richieste - E' vietata la pubblicità relativa a forniture non richieste, che mirino ad obbligare il ricevente al pagamento qualora questi non rifiuti i prodotti fornitigli o non li rinvii al fornitore. 

Art. 20 - Vendite speciali - La pubblicità delle vendite speciali, e in particolare quella relativa alle vendite promozionali, deve indicare chiaramente in che cosa consiste la favorevole occasione d'acquisto, nonché la scadenza dell'offerta. Quest'ultima indicazione non è richiesta sulla confezione.

Art. 21 - Manifestazioni a premio - La pubblicità relativa alle manifestazioni a premio, realizzata attraverso concorsi od operazioni a premio, deve mettere il pubblico in grado di conoscere chiaramente e agevolmente le condizioni di partecipazione, i termini di scadenza e i premi, nonché -nei concorsi- il loro numero, le modalità di assegnazione e i mezzi con cui verranno resi noti i risultati.

B) Settori merceologici

Art. 22 - Bevande alcoliche - La pubblicità delle bevande alcoliche non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità. In particolare essa deve evitare di: 

- incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi dannoso, delle bevande alcoliche; 
- rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto e, in generale, di dipendenza dall'alcool; 
- rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori; 
- associare l'uso di bevande alcoliche con la guida di veicoli; 
- indurre il pubblico a ritenere che l'uso delle bevande alcoliche contribuisca alla lucidità mentale e all'efficienza fisica e che il mancato uso del prodotto  comporti una condizione di inferiorità fisica, psicologica e sociale; 
- indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario considerare in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle condizioni personali del consumatore; 
- usare l'indicazione del grado alcolico di una bevanda come tema principale dell'annuncio. 

Art. 23 - Prodotti cosmetici e per l'igiene personale - La pubblicità relativa ai prodotti cosmetici e per l'igiene personale non deve indurre a ritenere che tali prodotti abbiano caratteristiche, proprietà e funzioni diverse da quella di essere applicati sulle superfici del corpo umano, sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, deodorarli, profumarli, correggerne l'aspetto estetico, ovvero proteggerli per mantenerli in buono stato. Tale pubblicità, quindi, pur potendo presentare detti prodotti come aventi caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule e ingredienti specifici, non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l'igiene personale con i medicinali, con i presidi medico-chirurgici e coi trattamenti curativi.

Art. 23bis - Integratori alimentari e prodotti dietetici - La pubblicità relativa agli integratori alimentari e ai prodotti dietetici non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti, ovvero proprietà che non siano realmente possedute dai prodotti stessi. Inoltre detta pubblicità deve essere realizzata in modo da non indurre i consumatori in errori nutrizionali e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico. Queste regole si applicano anche agli alimenti dietetici per la prima infanzia, a quelli che sostituiscono in tutto o in parte l'allattamento materno e a quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione alimentare dei bambini.

Art. 24 - Trattamenti fisici ed estetici - La pubblicità relativa ai trattamenti fisici ed estetici della persona non deve indurre a ritenere che tali trattamenti abbiano funzioni terapeutiche o restitutive, ovvero abbiano la capacità di produrre risultati radicali, e deve evitare richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico.

Art. 25 - Prodotti medicinali e trattamenti curativi - La pubblicità relativa a medicinali e trattamenti curativi deve tener conto della particolare importanza della materia ed essere realizzata col massimo senso di responsabilità nonché in conformità alla scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dei prodotto. 

Tale pubblicità deve richiamare l'attenzione del consumatore sulla necessita di opportune cautele nell'uso dei prodotti invitando in maniera chiara ed esplicita a leggere le avvertenze della confezione e non inducendo a un uso scorretto dei prodotti medesimi.

In particolare, la pubblicità al consumatore relativa alle specialità medicinali da banco deve comprendere la denominazione del medicinale e quella comune del principio attivo; quest'ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più principi attivi, o se la pubblicità ha il solo scopo di rammentare genericamente la denominazione dei prodotto.

Inoltre la pubblicità relativa alle specialità medicinali da banco o ai trattamenti curativi non deve: 

- indurre a ritenere che l'efficacia del medicinale sia priva di effetti secondari, o che la sua sicurezza o la sua efficacia sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza naturale; 
- attribuire al medicinale o al trattamento un’efficacia pari o superiore a quella di altri; 
- far apparire superflua la consultazione del medico o l'intervento chirurgico o indurre a una errata autodiagnosi; 
- rivolgersi esclusivamente o prevalentemente ai bambini o indurre i minori a utilizzare il prodotto senza adeguata sorveglianza; 
- avvalersi di raccomandazioni di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico, o del fatto che è stata autorizzata l'immissione in  commercio del medicinale, né far riferimento a certificati di guarigione in modo improprio o ingannevole; 
- assimilare il medicinale a un prodotto alimentare, cosmetico o a un altro prodotto di consumo; 
- indurre a ritenere che il medicinale o il trattamento curativo possano migliorare il normale stato di buona salute, così come la loro mancanza possa avere effetti pregiudizievoli; a meno che si tratti di una campagna di vaccinazione; 
- avvalersi in modo improprio, ingannevole o impressionante di rappresentazioni delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o lesioni, o dell'azione del medicinale. 

Art. 26 - Corsi di Istruzione e metodi di studio o Insegnamento - La pubblicità relativa a corsi di istruzione e metodi di studio o di insegnamento non deve contenere alcuna promessa di lavoro né esagerare le possibilità di impiego o di remunerazione che si offrono a coloro che seguono i corsi stessi o adottano i metodi proposti e neppure offrire titoli e qualifiche non riconosciuti o comunque non ottenibili con questi mezzi.

Art. 27 - Operazioni finanziarie e Immobiliari - La pubblicità diretta a sollecitare o promuovere operazioni finanziarie e in particolare operazioni di risparmio e di investimento in beni mobili o immobili deve fornire chiare ed esaurienti informazioni onde non indurre in errore circa il soggetto proponente, la natura della proposta, la quantità e le caratteristiche dei beni o servizi offerti, le condizioni dell'operazione, nonché i rischi connessi, onde consentire ai destinatari del messaggio, anche se privi di specifica preparazione, di assumere consapevoli scelte di impiego delle loro risorse. Essa in particolare:

a) deve evitare, nell'indicare i tassi annui di interesse, di utilizzare termini quali "rendita" e "resa" nel senso di sommatoria fra reddito di capitali e incremento del valore patrimoniale;

b) non deve incitare ad assumere impegni e a versare anticipi senza offrire idonee garanzie;

c) non deve proiettare nel futuro i risultati del passato né pubblicizzare i rendimenti ottenuti calcolandoli su periodi che non siano sufficientemente rappresentativi in relazione alla particolare natura dell'investimento e alle oscillazioni dei risultati.

La pubblicità per le operazioni immobiliari deve essere espressa in forme atte a evitare l'ingannevolezza derivante dal far passare investimenti mobiliari per immobiliari o dal privilegiare l'aspetto economico immobiliare senza fornire adeguate indicazioni sulla reale natura mobiliare dell'investimento. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicità relativa all'attività bancaria e a quella assicurativa, quest'ultima quando sia necessario metterne in evidenza l'aspetto di investimento.

Art. 28 - Viaggi organizzati - La pubblicità relativa ai viaggi organizzati, sotto qualsiasi forma, deve fornire informazioni complete e accurate, con particolare riguardo al trattamento e alle prestazioni incluse nel prezzo minimo di partecipazione. Un annuncio deve mettere in evidenza un invito a considerare con attenzione le condizioni di partecipazione, di pagamento e di recesso, contenute nella documentazione informativa o nel modulo di adesione.

Art. 28 bis - Giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini - La pubblicità relativa a giocattoli, giochi e prodotti educativi per bambini non deve indurre in errore: 

- sulla natura e sulle prestazioni e dimensioni del prodotto pubblicizzato; 
- sul grado di abilità necessario per utilizzare il prodotto; 
- sull'entità della spesa, specie quando il funzionamento del prodotto comporti l'acquisto di prodotti complementari. 

In ogni caso questa pubblicità non deve minimizzare il prezzo del prodotto o far credere che il suo acquisto sia normalmente compatibile con qualsiasi bilancio familiare.

 

---------------------

Se non vi è chiaro qualche cosa contattateci

+39 02 67100620    mg@mgstudioservice.it

 
 

mg@mgstudioservice.it