Art. 1 (R) Definizioni
        1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
        a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione,
        comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
        amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
        amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle
        indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.
        b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti
        o dati giuridicamente rilevanti.
        c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del
        titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da
        una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente
        l’ identificazione personale del titolare.
        d) DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento
        munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
        informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di
        altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità
        personale del suo titolare.
        e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta
        d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del
        quindicesimo anno di età.
        f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica
        avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi
        di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o
        registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
        pubbliche.
        g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
        sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei
        certificati di cui alla lettera f).
        h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento,
        sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e
        fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
        previste dal presente testo unico.
        i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un
        pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua
        presenza, previo accertamento dell’identità della persona che
        sottoscrive.
        l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale
        qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
        copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.
        m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una
        pubblica amministrazione competente, che un’immagine fotografica
        corrisponde alla persona dell’interessato.
        n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione)
        basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
        privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al
        destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
        manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un
        documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
        o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con
        l’utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni
        sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti
        d’ufficio ai sensi dell’art. 43.
        p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
        pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
        dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente
        dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
        q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla
        registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
        assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o
        acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di
        classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi
        informativi automatizzati.
        r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse
        di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle
        procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione
        dei documenti.
        s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l'associazione,
        all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile
        delle informazioni riguardanti il documento stesso.
        Art. 2 (L) Oggetto
        1. Le norme del presente testo unico disciplinano la
        formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la
        trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica
        amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti
        agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di
        pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai
        privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici
        e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei
        rapporti tra privati come previsto dall’articolo 15, comma 2 della
        legge 15 marzo 1997, n. 59.
        Art. 3 (R) Soggetti
        1. Le disposizioni del presente testo unico si
        applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone
        giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e
        agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia
        o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)
        2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
        regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
        sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle
        qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
        soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
        contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
        dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
        3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i
        cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a
        soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le
        dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui
        la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
        internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del
        dichiarante. (R)
        4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli
        stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante
        certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
        Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
        dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
        all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
        penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
        Art. 4 (R) Impedimento
        alla sottoscrizione e alla dichiarazione
        1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare
        è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità
        del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è
        stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a
        sottoscrivere. (R)
        2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi
        in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo
        stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa
        indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
        sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in
        linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
        previo accertamento dell’identità del dichiarante. (R)
        3. Le disposizioni del presente articolo non si
        applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)
        Art. 5 (L)
        Rappresentanza legale
        1. Se l’interessato è soggetto alla potestà dei
        genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti
        previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal
        genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso
        con l’assistenza del curatore.
        CAPO II - DOCUMENTAZIONE
        AMMINISTRATIVA
        SEZIONE I - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
        E ATTI PUBBLICI
        Art. 6 (L - R)
        Riproduzione e conservazione di documenti
        1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno
        facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri
        archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di
        cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro
        riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro
        mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
        (L)
        2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei
        documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini
        amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico
        quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche
        dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica
        amministrazione. (L)
        3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione
        e dell’autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto
        fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità
        agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
        dei Ministri.
        4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del
        Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle
        amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole
        interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo
        II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        Art. 7 (L) Redazione e
        stesura di atti pubblici
        1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai,
        tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche
        promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la
        conservazione nel tempo.
        2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non
        deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni
        o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in
        lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare
        variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti
        leggibile.
        SEZIONE II - DOCUMENTO INFORMATICO
        Arti. 8 (R) - Documento
        informatico
        1. Il documento informatico da chiunque formato, la
        registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
        telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
        conformi alle disposizioni del presente testo unico.
        2. Le regole tecniche per la formazione, la
        trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
        validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite
        con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti
        l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il
        Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle
        esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
        tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
        3. Con il medesimo decreto del Presidente del
        Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e
        gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la
        riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico
        anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui
        all’articolo 22, lettera e).
        4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela
        della riservatezza dei dati personali.
        Art. 9 (R) Documenti
        informatici delle pubbliche amministrazioni
        1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati
        e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono
        informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su
        diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
        dalla legge.
        2. Nelle operazioni riguardanti le attività di
        produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di
        dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e
        telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi,
        devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati
        relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
        effettuato l'operazione.
        3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire
        e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari
        elettronici validi ad ogni effetto di legge.
        4. Le regole tecniche in materia di formazione e
        conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
        sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
        amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e,
        per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa,
        dell’interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
        Art. 10 (R) Forma ed
        efficacia del documento informatico
        1. Il documento informatico sottoscritto con firma
        digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui
        all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di
        quelle di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale
        della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo
        2712 del Codice civile.
        2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
        informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono
        assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle
        finanze.
        3. Il documento informatico, sottoscritto con firma
        digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai
        sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
        4. Il documento informatico redatto in conformità
        alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo
        previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni
        altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
        Art. 11 (R) Contratti
        stipulati con strumenti informatici o per via telematica
        1. I contratti stipulati con strumenti informatici o
        per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le
        disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti
        gli effetti di legge.
        2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le
        vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei
        locali commerciali.
        Art. 12 (R) Pagamenti
        informatici
        1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
        privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è
        effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
        all'articolo 8, comma 2.
        Art. 13 (R) Libri e
        scritture
        1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi
        quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli
        archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere
        formati e conservati su supporti informatici in conformità alle
        disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche
        definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
        SEZIONE III - TRASMISSIONE DI
        DOCUMENTI
        Art. 14 (R)
        Trasmissione del documento informatico
        1. Il documento informatico trasmesso per via
        telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
        all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
        2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
        ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle
        disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli
        articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
        3. La trasmissione del documento informatico per via
        telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale
        alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
        legge.
        Art. 15 (L)
        Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
        1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti
        di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle
        rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le
        disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
        Art. 16 (R)
        Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
        1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati
        personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n.
        675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche
        amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a
        stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e
        strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le
        quali vengono acquisite.
        2. Ai fini della dichiarazione di nascita il
        certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
        attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
        3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano
        copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
        identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed
        uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità
        preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti
        il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati
        personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la
        rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita
        e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni
        e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni
        di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
        Art. 17 (R) Segretezza
        della corrispondenza trasmessa per via telematica
        1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
        telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici
        non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
        duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
        informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o
        sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per
        via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o
        per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
        pubbliche.
        2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i
        dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei
        confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di
        proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
        destinatario.
        SEZIONE IV - COPIE AUTENTICHE,
        AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
        Art. 18 (L - R) Copie
        autentiche
        1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e
        documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia
        garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento.
        Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
        2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal
        pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è
        depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento,
        nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
        funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di
        conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del
        pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data
        e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome
        e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per
        esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
        consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a
        margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti
        informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20.
        (L)
        3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
        amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un
        documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal
        responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente
        a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza
        obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In
        tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento
        in corso. (R)
        Art. 19 (R) Modalità
        alternative all’autenticazione di copie
        1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di
        notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che
        la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
        pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia
        di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale
        dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale
        della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
        conservati dai privati.
        Art. 20 (R) Copie di
        atti e documenti informatici
        1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
        informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono
        validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del
        presente testo unico.
        2. I documenti informatici contenenti copia o
        riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
        compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o
        rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
        hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice
        civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che
        li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo
        unico.
        3. Le copie su supporto informatico di documenti,
        formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
        sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
        tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio
        o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
        allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole
        tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.
        4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
        documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione
        dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni
        effetto di legge.
        5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
        documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a
        tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
        procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell’articolo
        8, comma 2.
        Arti. 21 (R)
        Autenticazione delle sottoscrizioni
        1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi
        istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre
        agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di
        servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38,
        comma 2 e comma 3. (R)
        2. Se l’istanza o la dichiarazione
        sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da
        quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione
        da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta
        da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a
        ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in
        tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla
        sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
        sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
        dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di
        identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
        cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e
        il timbro dell’ufficio. (R)
        SEZIONE V - FIRMA DIGITALE
        Art. 22 (R) Definizioni
        1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
        
          a) per sistema di validazione, il sistema
          informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma
          digitale o di verificarne la validità;
          b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una
          privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
          nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
          informatici;
          c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
          destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare,
          mediante il quale si appone la firma digitale sul documento
          informatico o si decifra il documento informatico in precedenza
          cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
          d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche
          destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma
          digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
          asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al
          titolare delle predette chiavi;
          e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati
          nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di
          verifica dell’identità personale basati su specifiche
          caratteristiche fisiche dell’utente;
          f) per certificazione, il risultato della procedura informatica,
          applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione,
          mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave
          pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
          quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta
          chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni
          caso non superiore a tre anni;
          g) per validazione temporale, il risultato della procedura
          informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti
          informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
          h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o
          logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
          i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la
          certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo
          pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi
          dei certificati sospesi e revocati;
          l) per revoca del certificato, l’operazione con cui il certificatore
          annulla la validità del certificato da un dato momento, non
          retroattivo, in poi;
          m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il
          certificatore sospende la validità del certificato per un determinato
          periodo di tempo;
          n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al
          titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
          o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
          compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
        
        Art. 23 (R) Firma
        digitale
        
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di
        documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere
        apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma
        digitale.
        2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale
        al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli
        atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
        3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
        ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è
        apposta o associata.
        4. Per la generazione della firma digitale deve
        adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non
        risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad
        opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
        5. L'uso della firma apposta o associata mediante una
        chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La
        revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento
        della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
        sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le
        parti interessate.
        6. L'apposizione di firma digitale integra e
        sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
        l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
        qualsiasi genere.
        7. Attraverso la firma digitale devono potersi
        rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui
        all’articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto
        titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro
        su cui essa è pubblicata per la consultazione.
        Art. 24 (R) Firma
        digitale autenticata
        
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703
        del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata
        dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
        2. L'autenticazione della firma digitale consiste
        nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma
        digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
        accertamento della sua identità personale, della validità della chiave
        utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla
        volontà della parte e non è in contrasto con l’ordinamento giuridico
        ai sensi dell’articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio
        1913, n. 89.
        3. L'apposizione della firma digitale da parte del
        pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la
        apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
        previsti.
        4. Se al documento informatico autenticato deve essere
        allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto,
        il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata
        dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20,
        comma 3.
        5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di
        istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta
        in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel
        documento informatico presentato o depositato presso pubbliche
        amministrazioni.
        6. La presentazione o il deposito di un documento per
        via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione
        sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma
        digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.
        Art. 25 (R) Firma di
        documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
        
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
        amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è
        sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente
        testo unico.
        2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad
        ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
        contrassegni e marchi comunque previsti.
        Art. 26 (R) Deposito
        della chiave privata
        
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può
        ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un
        notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
        2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può
        essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del
        depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato
        in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od
        estratte senza rotture od alterazioni.
        3. Le modalità del deposito sono regolate dalle
        disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
        Art. 27 (R)
        Certificazione delle chiavi
        
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
        asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1
        deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di
        esse mediante la procedura di certificazione.
        2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per
        un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal
        momento iniziale della loro valutabilità, sono consultabili in forma
        telematica.
        3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività
        di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base
        di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito
        elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
        aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
        amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il
        decreto di cui all’articolo 8, comma 2:
        
          a) forma di società per azioni e capitale sociale
          non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
          all'attività bancaria, se soggetti privati;
          b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
          all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai
          soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
          controllo presso banche;
          c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
          tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di
          certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente
          regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo
          8, comma 2;
          d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla
          base di standard riconosciuti a livello internazionale.
        
        4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può
        essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
        autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o
        dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
        Art. 28 (R) Obblighi
        dell'utente e del certificatore
        1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
        asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le
        misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
        2. Il certificatore è tenuto a:
        
          a) identificare con certezza la persona che fa
          richiesta della certificazione;
          b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le
          caratteristiche fissate con il decreto di cui all’articolo 8, comma
          2;
          c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
          interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri
          titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
          d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2;
          e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura
          di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
          f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei
          dati personali,emanate ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675;
          g) non rendersi depositario di chiavi private;
          h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
          certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal
          quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della
          chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della
          conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di
          sospetti abusi o falsificazioni;
          i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della
          coppia di chiavi asimmetriche;
          l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella
          pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno
          sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente
          rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del
          suo annullamento.
        
        Art. 29 (R) Chiavi di
        cifratura della pubblica amministrazione
        1. Le pubbliche amministrazioni provvedono
        autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione,
        alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi
        pubbliche di competenza.
        2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono
        disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di
        conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
        pubbliche amministrazioni.
        3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
        appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate
        autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che
        definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi
        ordinamenti giuridici.
        4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
        legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono
        certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o
        suoi delegati.
        SEZIONE VI - LEGALIZZAZIONE DI FIRME
        E DI FOTOGRAFIE
        Art. 30 (L) Modalità
        per la legalizzazione di firme
        
        1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome
        e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale
        legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il
        proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la
        propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
        
        Art. 31 (L) Atti non
        soggetti a legalizzazione
        
        1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non
        sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o
        pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi
        rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e
        il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica
        rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
        dell'ufficio.
        
        Art. 32 (L) Legalizzazione
        di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
        
        1. Le firme dei capi delle scuole parificate o
        legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di
        studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha
        sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
        
        Art. 33 (L) Legalizzazione
        di firme di atti da e per l'estero
        
        1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato
        e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste
        richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o
        periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità
        delegati dallo stesso.
        2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero
        da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle
        rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme
        apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze
        diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
        sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
        3. Agli atti e documenti indicati nel comma
        precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
        traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero
        dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
        traduttore ufficiale.
        4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato
        e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o
        consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle
        prefetture.
        5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
        legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi
        internazionali.
        
        Art. 34 (L) Legalizzazione
        di fotografie
        
        1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di
        documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie
        presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di
        quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal
        dipendente incaricato dal Sindaco.
        2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per
        il rilascio dei documenti personali non è soggetta all’obbligo del
        pagamento dell’imposta di bollo.
        
        SEZIONE VII - DOCUMENTI DI
        RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’
        Art. 35 (L - R) Documenti
        di identità e di riconoscimento
        
        1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico
        viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere
        sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del
        comma 2. (R)
        2. Sono equipollenti alla carta di identità il
        passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di
        pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
        termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite
        di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
        da un’amministrazione dello Stato. (R)
        3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non
        è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile,
        salvo specifica istanza del richiedente. (L)
        
        Art. 36 (L) Carta
        d’identità e documenti elettronici
        
        1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio
        della carta d’identità elettronica e del documento d’identità
        elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
        Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
        Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione
        dei dati personali.
        2. La carta d’identità elettronica e l’analogo
        documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del
        compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
        
          a) i dati identificativi della persona;
          b) il codice fiscale.
        
        3. La carta d’identità e il documento elettronico
        possono contenere:
        
          a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
          b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
          c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
          esclusione, in ogni caso, del DNA;
          d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare
          l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per
          mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di
          riservatezza;
          e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono
          essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti
          ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
        
        4. La carta d’identità elettronica può altresì
        essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
        soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
        5. Con decreto del Ministro dell’interno, sentiti
        l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, il
        Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città
        ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
        relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione
        delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al
        presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
        biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle
        conoscenze scientifiche e tecnologiche.
        6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
        decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in
        materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
        nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità
        di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
        l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.
        7. La carta di identità, ancorché su supporto
        cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
        precedente la scadenza.
        
        SEZIONE VIII - REGIME FISCALE
        
Art. 37 (L) Esenzioni
        fiscali
        
        1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
        46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo.
        2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le
        leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel
        quale è apposta la firma da legalizzare.
        
        CAPO III  -
        SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
        SEZIONE I - ISTANZE E DICHIARAZIONI
        DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
        Art. 38 (L - R) Modalità
        di invio e sottoscrizione delle istanze 
        1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
        presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
        pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
        telematica.(L)
        2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
        telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o
        quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con
        l’uso della carta di identità elettronica. (R)
        3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
        di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o
        ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte
        dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
        sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata
        di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica
        del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
        fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
        telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
        detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
        all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
        
        Art. 39 (L) Domande per la
        partecipazione a concorsi pubblici
        
        1. La sottoscrizione delle domande per la
        partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in
        tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il
        conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è
        soggetta ad autenticazione.
        
        SEZIONE II - CERTIFICATI
        Art. 40 (L)
        Certificazioni contestuali
        
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso
        ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la
        stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute
        in un unico documento.
        
        
        Art. 41 (L) Validità dei certificati
        
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche
        amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non
        soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
        certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se
        disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità
        superiore.
        2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello
        stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato
        civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori
        o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel
        caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le
        informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto
        variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti
        certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
        acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di
        verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte.
        In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
        76.
        
        Art. 42 (R) Certificati di
        abilitazione
        
        1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al
        termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori
        all’esercizio di determinate attività, ancorché definiti
        “certificato”, sono denominati rispettivamente “diploma” o
        “patentino”.
        
        SEZIONE III  - ACQUISIZIONE
        DIRETTA DI DOCUMENTI
        Art. 43 (L - R)
        Accertamenti d'ufficio
        
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
        pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti
        stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46,
        che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque
        esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o
        certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
        acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da
        parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli
        elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
        richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta
        dall’interessato. (R)
        2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
        da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare
        l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse
        pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio
        1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica
        amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi
        dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento
        d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
        dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso
        diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia
        all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
        indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la
        riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
        3. Quando l’amministrazione procedente opera
        l’acquisizione d’ufficio ai sensi del precedente comma, può
        procedere anche per fax e via telematica. (R)
        4. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio
        di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti,
        contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni
        certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti,
        senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi
        informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
        5. In tutti i casi in cui l’amministrazione
        procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità
        personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro
        certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono
        necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
        qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di
        provenienza. (R)
        6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
        amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico
        idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
        della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
        quella del documento originale. (R)
        Art. 44 (R)
        Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
        1. Gli estratti degli atti di stato civile sono
        richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il
        cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello
        stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane
        all’estero, vengono acquisiti d'ufficio.
        2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le
        amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli
        estratti solo quando ciò sia indispensabile.
        SEZIONE IV - ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
        Art. 45 (L - R)
        Documentazione mediante esibizione
        1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di
        nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in
        documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità,
        possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È
        fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
        di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione
        dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o
        di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti
        contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le
        amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici
        servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la
        veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di
        identità o di riconoscimento. (L)
        2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente
        acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti
        attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di
        identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione
        dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non
        autenticata del documento stesso. (R)
        3. Qualora l’interessato sia in possesso di un
        documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità,
        gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono
        essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché
        l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i
        dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del
        rilascio. (R)
        SEZIONE V - NORME IN MATERIA DI
        DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
        
Art. 46 (R)
        Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
        
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
        contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
        sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità
        personali e fatti:
        
          a) data e il luogo di nascita;
          b) residenza;
          c) cittadinanza;
          d) godimento dei diritti civili e politici;
          e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
          f) stato di famiglia;
          g) esistenza in vita;
          h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
          discendente;
          i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni;
          l) appartenenza a ordini professionali;
          m) titolo di studio, esami sostenuti;
          n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
          abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
          tecnica;
          o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
          dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
          p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
          dell'ammontare corrisposto;
          q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
          qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
          r) stato di disoccupazione;
          s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
          t) qualità di studente;
          u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
          di tutore, di curatore e simili;
          v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
          tipo;
          z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
          militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
          stato di servizio;
          aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
          di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
          prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
          iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
          bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
          penali;
          cc) qualità di vivenza a carico;
          dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
          registri dello stato civile;
          ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
          aver presentato domanda di concordato.
        
        (R)
        Art. 47 (R)
        Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
        1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità
        personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
        sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la
        osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
        (R)
        2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del
        dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
        relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
        3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
        legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
        concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità
        personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono
        comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di
        atto di notorietà. (R)
        4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
        che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
        necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
        duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
        qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti
        medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
        dichiarazione sostitutiva. (R)
        Art. 48 (R)
        Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
        1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
        validità temporale degli atti che sostituiscono.
        2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
        necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli
        interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la
        presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni
        inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76,
        per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
        Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della
        legge 31 dicembre 1996, n. 675.
        3. In tutti i casi in cui sono ammesse le
        dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
        relativa formula nei moduli per le istanze.
        Art. 49 Limiti di
        utilizzo delle misure di semplificazione
        1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di
        origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
        sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
        normativa di settore.
        2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti
        dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
        attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un
        unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività
        sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno
        scolastico.
        CAPO IV - SISTEMA DI GESTIONE
        INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE
        INFORMATICA DEI DOCUMENTI
        Art. 50 (R) Attuazione
        dei sistemi
        1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad
        introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
        progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in
        attuazione delle disposizioni del presente testo unico.
        2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi
        progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo
        cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente
        testo unico.
        3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1°
        gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi
        automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei
        procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del
        presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
        riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2,
        della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di
        attuazione.
        4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del
        proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione
        unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee,
        assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché
        di comunicazione interna tra le aree stesse.
        5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono
        alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di
        registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in
        vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi
        ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici
        centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
        Art. 51 (R) Sviluppo
        dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
        
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di
        sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle
        disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche
        definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica
        amministrazione.
        2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a
        realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale
        automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed
        utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in
        conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle
        disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
        personali.
        3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di
        rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei
        documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna
        la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
        di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
        Art. 52 (R) Il sistema
        di gestione informatica dei documenti
        1. Il sistema di gestione informatica dei documenti,
        in forma abbreviata “sistema” deve:
        
          a) garantire la sicurezza e l'integrità del
          sistema;
          b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
          documenti in entrata e in uscita;
          c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
          documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa
          formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
          d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i
          documenti registrati;
          e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni
          del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle
          disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
          rispetto al trattamento dei dati personali;
          f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito
          del sistema di classificazione d’archivio adottato.
        
        Art. 53 (R)
        Registrazione di protocollo
        1. La registrazione di protocollo per ogni documento
        ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata
        mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
        
          a) numero di protocollo del documento generato
          automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
          b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal
          sistema e registrata in forma non modificabile;
          c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
          destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in
          forma non modificabile;
          d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
          e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
          f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via
          telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di
          identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non
          modificabile.
        
        2. Il sistema deve consentire la produzione del
        registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle
        informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo
        nell’arco di uno stesso giorno.
        3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni
        di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica
        soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da
        parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera
        operazione di modifica o registrazione dei dati.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
        Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella
        pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione
        pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche
        delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di
        protocollo.
        5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i
        documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti
        informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini
        ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di
        ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici,
        gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i
        materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti
        già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
        Art. 54 (R)
        Informazioni annullate o modificate
        1. Le informazioni non modificabili di cui
        all’articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la
        procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono
        rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle
        elaborazioni previste dalla procedura.
        2. La procedura per indicare l’annullamento riporta,
        secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e
        tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni
        originarie unitamente alla data, all’identificativo dell’operatore
        ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
        Art. 55 (R) Segnatura
        di protocollo
        1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o
        l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non
        modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa
        consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le
        informazioni minime previste sono:
        
          a) il progressivo di protocollo, secondo il formato
          disciplinato all’articolo 57;
          b) la data di protocollo;
          c) l'identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o
          dell’area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo
          50, comma 4.
        
        2. L’operazione di segnatura di protocollo va
        effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di
        protocollo.
        3. L'operazione di segnatura di protocollo può
        includere il codice identificativo dell’ufficio cui il documento e’
        assegnato o il codice dell’ufficio che ha prodotto il documento,
        l’indice di classificazione del documento e ogni altra informazione
        utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al
        momento della registrazione di protocollo.
        4. Quando il documento è indirizzato ad altre
        amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la
        segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di
        registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento
        informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le
        operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
        5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
        Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella
        pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione
        pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni
        associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
        Art. 56 (R) Operazioni
        ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
        1. Le operazioni di registrazione indicate all’articolo
        53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all’articolo
        55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni
        necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione
        informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
        Art. 57 (R) Numero
        di protocollo
        1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito
        da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno
        solare.
        SEZIONE SECONDA - ACCESSO AI
        DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
        Art. 58 (R) Funzioni di
        accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
        1. L’accesso al sistema da parte degli utenti
        appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione
        e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei
        documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal
        responsabile della tenuta del servizio di cui all’articolo 61.
        2. La ricerca delle informazioni del sistema è
        effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di
        informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere
        costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni
        legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni
        costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle
        condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute
        nel testo.
        3. Il sistema deve offrire la possibilità di
        elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di
        favorire le attività di controllo.
        Art. 59 (R) Accesso
        esterno
        1. Per l’esercizio del diritto di accesso ai
        documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le
        informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche
        mediante l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del
        sistema e strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle
        informazioni da parte dell’interessato.
        2. A tal fine le pubbliche amministrazioni
        determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della
        riservatezza dei dati personali, e nell’ambito delle misure
        organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti
        amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego, anche
        per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti
        per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e
        dei documenti.
        3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti
        che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni e dei
        documenti da parte dell’interessato, le misure organizzative e le
        norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità
        di identificazione del soggetto anche mediante l’impiego di strumenti
        informatici per la firma digitale del documento informatico, come
        disciplinati dal presente testo unico.
        4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non
        appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le
        funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei
        documenti messe a disposizione – anche per via telematica –
        attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
        Art. 60 (R) Accesso
        effettuato dalle pubbliche amministrazioni
        1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie
        applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica
        dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4
        dell’articolo 50, adottano le modalità di
        interconnessione stabilite nell’ambito delle norme e dei criteri
        tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
        amministrazioni.
        2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai
        sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete
        unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e
        comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:
        
          a) numero e data di registrazione di protocollo dei
          documenti, ottenuti attraverso l’indicazione alternativa o congiunta
          dell’oggetto, della data di spedizione, del mittente, del
          destinatario;
          b) numero e data di registrazione di protocollo del documento
          ricevuto, ottenuti attraverso l’indicazione della data e del numero
          di protocollo attribuiti dall’amministrazione al documento spedito.
        
        3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche
        amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni
        fornite dall’Autorità per l'informatica nella pubblica
        amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed
        organizzativi per l’accesso ai documenti e alle informazioni del
        sistema di gestione informatica dei documenti.
        SEZIONE TERZA - TENUTA E
        CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
        Art. 61 (R) Servizio
        per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli
        archivi
        1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per
        la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
        documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative
        omogenee individuate ai sensi dell’articolo 50. Il
        servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area
        organizzativa omogenea.
        2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un
        funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di
        professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di
        formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina
        vigente.
        3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
        
          a) attribuisce il livello di autorizzazione per
          l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra
          abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla
          modifica delle informazioni;
          b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di
          protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente
          testo unico;
          c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro
          giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
          d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie
          siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività
          e, comunque, nel più breve tempo possibile;
          e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
          differenti;
          f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
          dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di
          gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le
          funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività
          di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
          g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all’articolo
          54;
          h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente testo
          unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
        
        Art. 62 (R) Procedure
        di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
        1. Il responsabile per la tenuta del sistema di
        gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione
        delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico
        rimovibile.
        2. E’ consentito il trasferimento su supporto
        informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai
        fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
        3. Le informazioni trasferite sono sempre
        consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di
        gestione informatica dei documenti dispone, in relazione
        all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
        cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del
        protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
        4. Le informazioni relative alla gestione informatica
        dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di
        indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle
        procedure di conservazione sostitutiva.
        Art. 63 (R) Registro di
        emergenza
        1. Il responsabile del servizio per la tenuta del
        protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
        archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di
        registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni
        qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale
        procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la
        causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e
        l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)
        2. Qualora l’impossibilità di utilizzare la
        procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di
        eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può
        autorizzare l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di
        non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli
        estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
        3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è
        riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni
        registrate manualmente. (R)
        4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di
        emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque
        garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati
        nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa
        omogenea. (R)
        5. Le informazioni relative ai documenti protocollati
        in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando
        un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino
        delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a
        ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di
        protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere
        stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)
        
        SEZIONE QUARTA - SISTEMA DI GESTIONE
        DEI FLUSSI DOCUMENTALI
        
Art. 64 (R) Sistema
        di gestione dei flussi documentali
        1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine
        alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi
        informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di
        rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite
        dall’Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
        2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali
        che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è
        finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti
        conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di
        efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla
        legge.
        3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali
        include il sistema di gestione informatica dei documenti.
        4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in
        modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di
        attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi
        procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d’archivio
        per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di
        protocollo.
        Art. 65 (R) Requisiti
        del sistema per la gestione dei flussi documentali
        1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo
        52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve :
        
          a) fornire informazioni sul legame esistente tra
          ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento
          cui esso è associato;
          b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
          fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la
          gestione delle fasi del procedimento;
          c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
          d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione
          dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare
          lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
        
        Art. 66 (R)
        Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei
        flussi documentali
        1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
        informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato
        dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi
        documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio
        dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella
        pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione
        pubblica.
        SEZIONE QUINTA - DISPOSIZIONI SUGLI
        ARCHIVI
        Art. (R) Trasferimento
        dei documenti all’archivio di deposito
        1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del
        servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede
        a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti
        conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna
        amministrazione. (R)
        2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando
        l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio
        corrente. (R)
        3. Il responsabile del servizio per la gestione dei
        flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco
        dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito. (R)
        Art. 68 (R) Disposizioni
        per la conservazione degli archivi
        1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali
        e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli
        archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione
        dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e
        di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti
        disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e
        successive modificazioni ed integrazioni.
        2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere
        tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di
        prelevamento.
        3. Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e
        la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di
        legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
        Art. 69 (R) Archivi
        storici
        1. I documenti selezionati per la conservazione
        permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne
        garantiscono l’accesso, negli Archivi di Stato competenti per
        territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto
        dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
        SEZIONE SESTA - ATTUAZIONE ED
        AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
        Art. 70 (R)
        Aggiornamenti del sistema
        1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per
        ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione
        delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
        CAPO V - CONTROLLI
        
Art. 71 (R) Modalità
        dei controlli
        
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
        effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
        sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
        di cui agli articoli 46 e 47. (R)
        2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive
        di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con
        le modalità di cui all’articolo 43 consultando
        direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero
        richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o
        telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato
        con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
        3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli
        46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili
        d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
        ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale
        irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento
        della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
        4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
        sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
        all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della
        relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è
        tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal
        consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di
        strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
        dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
        Art. 72 (R)
        Responsabilità dei controlli
        1. Ai fini dei controlli di cui all’articolo 71 le
        amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure
        organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva
        esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.
        (R)
        2. La mancata risposta alle richieste di controllo
        entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio. (R)
        CAPO VI 
        Art. 73 (L) Assenza di
        responsabilità della pubblica amministrazione
        1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti,
        salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità
        per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false
        dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più
        rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.
        Art. 74 (L-R)
        Violazione dei doveri d’ufficio
        1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la
        mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o
        di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo
        unico. (L)
        2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri
        d’ufficio:
        
          a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà
          nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43, ci sia
          l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
          (R)
          b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
          l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante
          l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
          c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli
          ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di
          assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita.
          (R)
        
        Art. 75 (R) Decadenza
        dai benefici
        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,
        qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga
        la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
        decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
        sulla base della dichiarazione non veritiera.
        Art. 76 (L) Norme
        penali
        1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
        falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
        ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
        2. L'esibizione di un atto contenente dati non più
        rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
        3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli
        46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
        nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte
        a pubblico ufficiale.
        4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
        commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
        l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice,
        nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai
        pubblici uffici o dalla professione e arte.
        CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
        Art. 77 (L - R) Norme
        abrogate
        1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
        unico sono abrogati:
        
          la legge
          4 gennaio 1968 n.15;
          l’articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993
          n. 537;
          l’articolo
          2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come
          sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n.
          191, della legge 15 maggio 1997 n. 127;
          l’articolo
          2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; 
          gli articoli
          2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
          l’articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L)